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Provvedimento del Tribunale delle Imprese di Torino

Con ordinanza cautelare in data 7.5.2016 il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, nel procedimento cautelare n. r.g. 6473/2016 tra Valle d’Aosta Trailers, società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, e Regione Autonoma Valle d’Aosta e Associazione Forte di Bard, valutando nel contraddittorio fra le parti la probabile fondatezza delle rispettive ragioni, ha ritenuto:

1. che appartengono in comunione alle parti Valle d’Aosta Trailers, società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, e Regione Autonoma Valle d’Aosta i diritti sui marchi (nazionale) n. MI2010C003360 (registrato il 13.1.2011) e comunitario n. 009874504 (registrato il 30.8.2011), ancorché registrati dalla sola Valle d’Aosta Trailers, aventi entrambi ad oggetto l’espressione "Tor des Geants" e l’immagine di seguito raffigurata:

2. che pertanto non compete alle parti, Valle d’Aosta Trailers e Regione Autonoma Valle d’Aosta il diritto esclusivo di utilizzare tali segni e di inibirsene reciprocamente l’uso;

3. che sarà necessaria per il futuro una regolamentazione, pattizia o giudiziale, del conflitto circa le modalità di uso dei marchi fra i due contitolari;

4. che la manifestazione svoltasi con la denominazione "Tor des Geants" negli anni dal 2009 (edizione sperimentale) al 2015 é il frutto della collaborazione paritaria e sinergica di Valle d’Aosta Trailers e Regione Autonoma Valle d’Aosta;

5. che non compete a Valle d’Aosta Trailers il diritto di vietare alla Regione Autonoma Valle d’Aosta lo svolgimento della manifestazione "4K Endurance Trail Valle d’Aosta " 2016, nelle date, con le caratteristiche e il percorso programmati e neppure il diritto di vietarle l’uso dell’espressione "Endurance Trail ";

6. che gli esponenti della Regione Autonoma Valle d’Aosta hanno tenuto condotte di concorrenza sleale nei confronti di Valle d’Aosta Trailers VDAT, costituenti attività denigratoria dell’immagine del concorrente e appropriazione in modo esclusivo dei pregi dell’attività pregressa, comportanti un effetto confusorio, con abuso del segno distintivo "Tor", prospettanti in modo non corretto un indebito diniego di copertura da parte della Protezione civile della manifestazione rivale;

7. che Valle d’Aosta Trailers ha tenuto condotte di concorrenza sleale nei confronti della Regione Autonoma Valle d’Aosta, divulgando un comunicato fuorviante e distorsivo circa l’effettivo contenuto del provvedimento giurisdizionale emesso dal Tribunale di Torino con decreto provvisorio prima della costituzione del contraddittorio, che non dava conto né della provvisorietà della decisione, né del carattere parziale dell’accoglimento delle sue richieste e che asseriva, in modo non corrispondente al vero, che lo svolgimento della gara "4K" era stato inibito dal Giudice, ed ancora dichiarando pubblicamente che la gara "4K" non si sarebbe fatta, dopo quanto scritto dal Tribunale;

8. che, in sostanza e in conclusione, non vi sono le condizioni per inibire rispettivamente a Valle d’Aosta Trailers e alla Regione Autonoma Valle d’Aosta l’organizzazione, la promozione, la pubblicizzazione e la raccolta delle iscrizioni delle manifestazioni di corsa podistica su sentieri alpini da ciascuna di esse programmate per il 2016, rispettivamente con le denominazioni "Tor des Geants" e "4K Endurance Trail Valle d’Aosta".

 

DISPOSITIVO

Il Giudice designato,

1. conferma nei confronti della Regione Autonoma Valle d’Aosta i provvedimenti contenuti nei primi due capoversi del dispositivo del decreto 11.3.2016 (pagina 7) e li revoca nei confronti di Associazione Forte di Bard;

2. per l’effetto inibisce alla Regione Autonoma Valle d’Aosta ogni riferimento al “Tor” o al “Tor des Geants” nella presentazione, promozione e pubblicizzazione dell’evento “4k Alpine Endurance Trail Valle d’Aosta”, ivi inclusi l’utilizzo dell’espressione e del marchio “Tor des Geants”;

3. inibisce alla Regione Autonoma Valle d’Aosta ogni comportamento che possa ostacolare l’organizzazione o lo svolgimento della manifestazione “Tor des Geants” da parte della ricorrente, quale, in particolare, rendere dichiarazioni dirette a far ritenere che il “Tor des Geants” 2016 non si svolgerà, ovvero che è stato o sarà sostituito da altra manifestazione organizzata dalla Regione, ovvero rendere dichiarazioni in merito alla “scarsa sicurezza” del “Tor des Geants”;

4. inibisce alla Regione Autonoma Valle d’Aosta ogni comportamento che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, lo svolgimento dell’iniziativa della ricorrente, come dichiarazioni pubbliche tese a negare il supporto della Protezione Civile o l’impegno dei soggetti necessari abitualmente utilizzati per la manifestazione Tor des Geants”;

5. revoca l’inibitoria rivolta alla Regione Autonoma Valle d’Aosta e Associazione Forte di Bard di “di dar corso a iscrizioni e raccolta delle relative quote per la manifestazione “4k Alpine Endurance Trail Valle d’Aosta” in programma dal 3 al 9 settembre 2016” ;

6. respinge le richieste cautelari di Valle d’Aosta Trailers s.s.d.r.l. di cui alle conclusioni 1 e 2 (inibitoria dello svolgimento e pubblicizzazione della manifestazione “4k Alpine Endurance Trail Valle d’Aosta” o di analoghe caratteristiche) e 4 (inibitoria dell’uso delle espressioni “Endurance Trail della Valle d’Aosta” e “Endurance Trail”);

7. respinge la richiesta di Regione Autonoma Valle d’Aosta di inibire a Valle d’Aosta Trailers s.s.d.r.l. l’uso del segno “Tor” o al “Tor des Geants” senza il consenso della Regione;

8. inibisce a Valle d’Aosta Trailers s.s.d.r.l. la pubblicazione e/o diffusione di ulteriori comunicazioni circa i provvedimenti emessi da questo Tribunale diversi dalla pubblicazione integrale ovvero dalla pubblicazione qui disposta e autorizzata;

9. fissa una penale di € 15.000,00= nei confronti sia della Regione Autonoma Valle d’Aosta sia di carico di Valle d’Aosta Trailers s.s.d.r.l., per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei provvedimenti a rispettivo carico imposti con il presente provvedimento, come pure per ogni violazione successivamente constatata;

10. respinge ogni altra richiesta cautelare avanzata dalle parti;

11. ordina la pubblicazione immediata in forma integrale, con richiamo in home page del sunto (riportato in grassetto al § 11) e del dispositivo, del presente provvedimento cautelare, a carico di ciascuna delle parti:

dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta sul sito Internet della Regione e sul sito della manifestazione regionale www.4kvda.com

da Valle d’Aosta Trailers s.s.d.r.l. sul proprio sito Internet e sul sito www.tordesgeants.it;

12. ordina, a carico e favore di ciascuna delle parti, Regione Autonoma Valle d’Aosta e Valle d’Aosta Trailers s.s.d.r.l., dopo il decorso di 20 giorni dalla comunicazione alle parti del presente provvedimento e in difetto di proposizione del reclamo ex art.669 terdecies (e in caso di reclamo solo in seguito alla eventuale conferma del presente provvedimento da parte del Collegio), la pubblicazione del presente provvedimento, in grassetto e a caratteri doppi del normale, composto da sunto (riportato in grassetto al § 11) e dal dispositivo, sulle edizioni nazionali e regionali de “La Stampa”, “Repubblica”, nonché sulle pubblicazioni on line “Aostasera.it”, “Spirito Trail”, “Skialper”, con i relativi oneri gravanti su di esse al 50% ciascuno;

13. dichiara compensate le spese processuali fra Regione Autonoma Valle d’Aosta e Valle d’Aosta Trailers s.s.d.r.l., e non doversi provvedere quanto ad Associazione Forte di Bard;

 

si comunichi.

 

Torino, 7 maggio 2016

Il Giudice designato

dott. Umberto Scotti

 

Aggiornato: Lun, 09/05/2016 - 17:41